Nell'ordinamento giuridico italiano il processo penale minorile è il procedimento penale a carico di imputati
minori degli anni 18 al momento della
commissione del reato.
L’arresto ad opera della P.G. in ipotesi di flagranza di delitto è sempre facoltativo e mai obbligatorio. L’esercizio di tale facoltà deve essere rapportato alla specificità del minorenne: età e personalità.
Soglia punitiva: molto più alta di quella contemplata per gli imputati maggiorenni, è fissata ad un limite elevato.
Per il fermo il minimo edittale di pena prevista non è inferiore a due anni.
Misure cautelari: il giudice minorile può adottare, secondo i criteri di adeguatezza e gradualità, anche in relazione alle attività di lavoro, studio altrimenti educative del minorenne.
Le misure cautelari si distinguono in misure detentive (custodia cautelare) e non detentive (prescrizioni con affidamento ai servizi minorili, permanenza in casa e collocamento in comunità).
Il giudice può assolvere una funzione di intermediazione tra minore e genitori dovendo sollecitarne l’intervento nell’interesse del minore.
È possibile attuare il rito direttissimo nei confronti dei minorenni arrestati in flagranza di reati, sia nei confronti dei minori per i quali la P.G. ha disposto l’accompagnamento nei propri uffici.
Il procedimento ordinario le contempla tutte, il giudizio abbreviato si ferma all’udienza preliminare, il giudizio immediato e quello direttissimo giungono al dibattimento saltando l’udienza preliminare. Si hanno il giudice monocratico per le indagini preliminari; il giudice collegiale per l’udienza preliminare; il tribunale dibattimentale minorile.