Definizione

Art. 39 c.p. afferma: "i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice". 

Quindi, il reato, è un atto o un'omissione con cui si contravviene a un prectto contenuto in una norma giuridica che offende dei beni giuridici. 


Struttura: soggetto attivo e passivo e oggetto giuridico


Delitti e contravvenzioni

I delitti (art.17 c.p.) hanno delle pene principali ovvero; l'ergastolo (reclusione a vita massimo 30 anni) la reclusione (detenzione in carcere) e la multa (pena pecuniaria)

le contravvenzioni (art. 17 c.p.) le cui pene principali sono: l'arresto (detenzione temporanea)  e l'ammenda (pena pecuniaria),


Elemento oggettivo del reato

l'elemento oggettivo del reato è composto da tre elementi: la condotta, l'evento e il nesso causale.

Condotta

La condotta è l'azione od omissione del soggetto attivo. 

L'azione  può presentarsi come un atto unico o come un insieme di atti ridotti per il medesimo fine. L'omissione consiste nel mancato compimento dell'azione.  

Evento

L'azione è l'effetto della condotta tenuta. Esso collega al suo verificarsi conseguenze di carattere penale e può essere fisiologico o psicologico,

Rapporto di causalità

Il rapporto di casualità è il collegamento tra condotta ed evento. E' necessario che esista un rapporto di causa-effetto.


Elemento soggettivo del reato

L'elemento soggettivo del reato è l'atteggiamento psicologico del soggetto attivo, nel momento in cui ha commesso il reato. 

Dolo

Il dolo è previsto quando l'evento è previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione od omissione. 

Colpa

La colpa si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti. ordini o discipline. 

Preterintenzione


Capacità penale


Imputabilità