Articolo  8

"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."

Commento all'articolo 8

PRINCIPIO DELLA LAICITA’ DELLO STATO

La norma in esame stabilisce il principio della neutralità dello Stato rispetto alle diverse confessioni religiose esistenti nel proprio territorio, garantendo a ciascuna di esse uguale spazio ed uguale tutela, in esecuzione del principio di del pluralismo confessionale e della libertà religiosa (artt. 3 e 19 Cost.).

Tuttavia, l’obiettivo di un eguale riconoscimento di tutte le confessioni religiose non è stato ancora pienamente raggiunto, a causa dell’influenza storica, politica e culturale della Chiesa cattolica, che ha comportato una maggiore attenzione verso i rapporti con lo Stato del Vaticano.

A seguito della revisione del Concordato del 1984 con la Santa Sede, lo Stato italiano ha cominciato a stipulare le intese (ratificate con legge) con le varie confessioni:

  • Le intese con le varie confessioni religiose diverse dalla cattolica, come le Chiese Valdesi e Metodiste (l. 11 agosto 1984, n. 449).

  • L’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (l. 22 novembre 1988, n.516).

  • L’Assemblee di Dio in Italia (l. 22 novembre 1988, n. 517).

  • L’Unione delle Comunità Ebraiche Cristiane Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) (l. 12 aprile 1995, n. 116).

  • La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (l. 29 novembre 1995, n. 520).

 

 

Glossario:

Confessione religiosa:

 

formazione sociale, caratterizzata da una propria organizzazione e da regole proprie, che raccoglie le persone che professano la medesima fede religiosa

Professare:

Dichiarare e manifestare apertamente il proprio credo religioso

Statuti:

 

contrariamente alla religione cattolica, tutelata dal riconoscimento della sovranità ed indipendenza della Chiesa, per le confessioni acattoliche, i costituenti hanno previsto la semplice autonomia organizzativa (cd. statutaria), evitando ingerenze da parte dello Stato

Intese:

 

accordi fra i culti acattolici e lo Stato che regolano questioni di interesse comune:

  • Il riconoscimento degli enti rappresentativi del culto religioso acattolico

  • La disciplina de matrimonio e i suoi effetti civili se celebrato dal ministro di culto

 

 

 

Approfondimenti

 

Il rapporto che si instaura fra lo Stato e le organizzazioni religiose determina le seguenti tipologie di Stato:

 

Stato teocratico:

 

l’amministrazione dello Stato è gestita direttamente dall'autorità religiosa e i principi della fede religiosa sono tradotti in leggi la cui osservanza è obbligatoria per tutti.

Stato confessionale:

impronta il proprio ordinamento giuridico ai principi della religione do minante, che viene riconosciuta come religione di Stato

Stato laico:

 

è caratterizzato da una netta separazione fra potere religioso e potere politico. Rivendica la propria indipendenza da ogni condizionamento religioso e pone tutti i culti esistenti sullo stesso piano, tuttavia tutela il sentimento religioso e salvaguardia “la libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”1

Stato ateo:

 

Stato che non riconosce alcuna religione e tende a limitare oppure a sopprimere la libertà religiosa

 

1 Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989. Tra l’altro: “Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale