Parte II- Ordinamento della Repubblica

La Parte II della Costituzione "ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA" tratta in particolare della formazione, dell'organizzazione e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato Italiano. In questa sezione analizzeremo gli Organi fondamentali dello Stato italiano.


 

 

Montesquieu, Lo spirito delle leggi, 1748

 

"Tutto sarebbe perduto se la stessa persona, o lo stesso corpo di grandi, o di nobili, o di popolo, esercitasse tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le pubbliche risoluzioni e quello di giudicare i delitti o le liti dei privati” 

 

 

Nel libro XI de Lo spirito delle leggi del 1748, Montesquieu traccia la teoria della separazione dei poteri. Partendo dalla considerazione che il "potere assoluto corrompe assolutamente", l'autore analizza i tre generi di poteri che vi sono in ogni Stato: il potere legislativo (fare le leggi), il potere esecutivo (farle eseguire) e il potere giudiziario (giudicarne i trasgressori). Condizione oggettiva per l'esercizio della libertà del cittadino, è che questi tre poteri restino nettamente separati. La tesi fondamentale - secondo Montesquieu - è che può dirsi libera solo quella costituzione in cui nessun governante possa abusare del potere a lui affidato. Per contrastare tale abuso bisogna far sì che "il potere arresti il potere", cioè che i tre poteri fondamentali siano affidati a mani diverse, in modo che ciascuno di essi possa impedire all'altro di esorbitare dai suoi limiti e degenerare in tirannia.

La riunione di questi poteri nelle stesse mani, siano esse quelle del popolo o del despota, annullerebbe la libertà perché annullerebbe quella "bilancia dei poteri" che costituisce l'unica salvaguardia o "garanzia" costituzionale in cui risiede la libertà effettiva. "Una sovranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica".

 


Gli organi fondamentali dello Stato

 

ORGANI

 

FUNZIONI

 

Parlamento

Funzione o Potere legislativo = fare le leggi

 

Governo

Funzione o Potere esecutivo = eseguire/attuare le leggi

 

Magistratura

Funzione o Potere giudiziario = applicare le leggi, in caso di inosservanza da parte dei cittadini (sanzioni giuridiche)

 

Presidente della Repubblica

Garante della Costituzione e rappresentante dell’Unità nazionale