Articolo 3

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."



Commento all'articolo 3

 

I COMMA: UGUAGLIANZA FORMALE o GIURIDICA

L’uguaglianza formale ha 2 valenze:

  1. vincola il legislatore: il contenuto delle leggi non può operare discriminazioni di genere, razziali, di opinione, di orientamento sessuale, d’età ecc.

  2. riguarda la forza (=vincolatività) e l’efficacia delle leggi: il principio di uguaglianza impone l’applicazione delle leggi a tutti, senza operare discriminazioni fondate su 6 qualificazioni:

  1. sesso

  2. razza

  3. lingua

  4. religione

  5. opinioni politiche

  6. condizioni personali e sociali

Si tratta del principio di parità di trattamento.

  1. Tuttavia un generalizzato livellamento di ogni situazione finirebbe con lo svantaggiare e penalizzare quelle categorie di soggetti che, per particolari caratteristiche o specificità, necessitano di una disciplina differente. Pertanto, il legislatore deve dettare una disciplina uniforme a situazioni analoghe e una disciplina differente a situazioni diverse, ragionevolmente giustificata e riferita ad un gruppo sociale, al quale astrattamente possono rientrare tutti coloro che appartengono a tale categoria.

  2. La verifica della ragionevolezza di una legge” comporta l’indagine:

  • Sui suoi presupposti di fatto

  • Sulla congruenza fra mezzi e fini

  • Sull’accertamento degli stessi fini  

 

II COMMA: UGUAGLIANZA SOSTANZIALE O DI FATTO

L’uguaglianza sostanziale ha il compito di rendere effettivo il principio di uguaglianza formale.

Con tale principio lo Stato si impegna a rimuovere ogni forma di ostacolo che impedisca lo sviluppo della persona umana nonché la vera uguaglianza fra gli uomini.

Per garantire tale finalità, lo Stato deve adottare tutti quei provvedimenti che garantiscano a tutti i cittadini le medesime opportunità e la stessa dignità sociale.

Ciò comporta, per lo Stato, l’obbligo di trasformare il sistema economico-sociale del Paese, in modo tale da:

  1. Cancellare le situazioni di privilegio esistenti a favore di determinate categorie

  2. Elevare la qualità della vita delle fasce deboli, fornendo i mezzi idonei a condurre una vita dignitosa

  3. Favorire la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini allo sviluppo economico, sociale e politico del Paese