Articolo 11

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."

Commento all'articolo 11

RIPUDIO DELLA GUERRA E PRINCIPIO PACIFISTA

La norma implica che il nostro Paese condanna moralmente, politicamente e giuridicamente l’utilizzo della violenza armata come strumento di offesa, ossia come mezzo per la risoluzione dei conflitti fra i popoli. La norma, pertanto, vieta le guerre di aggressione, cioè i conflitti armati volti a ledere l’indipendenza e o l’integrità territoriale di un altro Stato ovvero a imporre un certo ordinamento ad un’altra popolazione, per il perseguimento di propri interessi.

Il ripudio della guerra nasce dalla volontà di relegare definitivamente al passato il terrore, la morte e la devastazione delle due Guerre mondiali; la crudeltà della bomba atomica di Hiroshima; l’orrore della Shoah.

Tuttavia l’art. 11 non esclude che azioni belliche possano essere intraprese per la legittima difesa di respingere un attacco armato che metta in pericolo l’esistenza e l’indipendenza dello Stato (guerra di difesa). Tale funzione difensiva legittima, infatti, la presenza di un esercito. Questa interpretazione è suffragata dal combinato disposto degli artt. 11, 78, 87 e 52 Cost.:

  • Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari (art. 78 Cost.)

  • Il Presidente della repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato (art. 87 Cost.)

  • Dovere costituzionale dei cittadini di difendere la Patria (art. 52 Cost.)

 

Lo stesso articolo mostra la via, in positivo, per conseguire le finalità di pace e giustizia nei rapporti internazionali: il promuovere e il favorire, anche mediante limitazioni alla libertà giuridica e di azione dello Stato, le organizzazioni internazionali che mirino al mantenimento della pace e ed allo sviluppo della collaborazione fra gli Stati. Tali limitazioni sono consentite nella misura in cui, tutti gli stati partecipanti in condizioni di uguaglianza e parità, riconoscano e attribuiscano determinati poteri alle istituzioni sovranazionali.

 

La norma in esame ha legittimato:

  1. L’ingresso dell’Italia nell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che richiedeva, come presupposto di ammissione, che lo Stato aderente si dichiarasse “amante della pace”

  2. La firma del Trattato di Roma che istituì la C.E.E. nel 1957 e la sottoscrizione del Trattato di Maastricht del 1992, istitutivo dell’attuale Unione Europea

 

Glossario:

Guerra:

 

conflitto tra due o più Stati, connotato dal ricorso alle armi e dall’utilizzo della violenza e di mezzi militari contro il territorio, le persone e i beni di un’altra Nazione

Controversia internazionale:

 

Contrasto o disaccordo, tra due o più Stati, causato da un conflitto di interessi, ossia l’interesse di un Paese non può prevalere senza il sacrificio dell’interesse opposto/diverso dell’altro Paese. La controversia può sorgere rispetto a fatti specifici e concrei oppure relativamente all’interpretazione di una norma giuridica

Pace:

 

Condizione di assenza di conflitti o guerra, mirante a stabilire, all’interno di una Nazione e all’esterno fra gli Stati, rapporti fondati sulla giustizia

Organizzazione internazionale:

 

enti, istituti e organismi a carattere internazionale consistenti in una unione di Stati, mediante la quale i Paesi aderenti collaborano per la realizzazione di fini comuni