Il principio di legalità

Il principio, di derivazione illuministica, indica che in materia di responsabilità penale l’unica fonte legittimata a stabilirne fondamento, limiti e conseguenze sia la LEGGE, quale atto del Parlamento, unico organo espressione della sovranità popolare.

Pertanto, nessuno può essere punito per un fatto che, al momento della sua commissione, non sia chiaramente ed espressamente stabilito dalla legge come reato e con pene, che non siano, altrettanto espressamente, previste dalla legge.

L’idea di fondo è che, in una visione garantista, trattandosi di incidere sulla libertà personale, occorre salvaguardare, sempre, la libertà delle persone coinvolte nell’applicazione della legge penale.

 

Corollari del principio di legalità sono il principio della riserva d legge, il principio di tassatività e il principio di irretroattività, i quali attengono, rispettivamente, alle fonti del diritto penale, alla formulazione del contenuto della previsione normativa e sanzionatoria e alla sua validità nel tempo.

 

Riferimenti normativi:

 

  • artt. 1, 2, 199 c.p.

 

  • art. 25 Cost.

Evoluzione dell'articolo 25 Cost.

Il 17 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«L'innocenza dell'imputato è presunta fino alla condanna definitiva. La difesa processuale è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di giurisdizione.

Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge. Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie».

(Il terzo periodo dell'articolo è stato in un primo tempo approvato, nella stessa seduta, nella seguente formulazione: «Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti nell'ordinamento giudiziario della Repubblica» e poi modificato nel testo sopra riportato.)

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Il 18 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Nessuno può essere sottoposto a processo né punito se non in virtù di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con la pena da essa prevista».

Il testo di cui sopra fa parte di un articolo votato nel suo complesso il 19 settembre 1946:

«Nessuno può essere sottoposto a processo, né punito, se non in virtù di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con la pena da essa prevista.

«La responsabilità penale è personale.

«Le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato. La pena di morte non è ammessa. Possono fare eccezione i Codici penali militari di guerra».

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Il 12 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Irretroattività della legge penale:

abolizione della pena di morte.

«Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge vigente al tempo in cui è stato commesso, né con pene che non siano da essa stabilite; nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato».

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Il 14 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Nessuno può essere sottratto al giudice precostituito per legge al momento del fatto. Non potranno perciò essere istituiti, neppure per legge, tribunali straordinari per giudicare su fatti già avvenuti».

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Il 25 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale, precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge già in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale che gli è precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo.

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Il 15 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso.

«Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

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Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che per un errore di stampa, al secondo comma manca la parola «entrata» prima delle parole «in vigore», che va pertanto ripristinata.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

 

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(Tratto dal sito http://www.nascitacostituzione.it/02p1/01t1/025/index.htm?art025-999.htm&2) 


Il prinCIPIO DI RISERVA DI LEGGE

Tale principio afferma l’esclusività monopolistica della legge in materia penale, per cui solo la legge o gli atti aventi forza di legge possono disciplinare fattispecie incriminatrici (fonte atto scritta) e, di conseguenza, sono escluse come fonti del diritto penale  le consuetudini nonché ogni altro atto scritto del potere esecutivo (fonti secondarie).

Scopo della riserva di legge è evitare arbitri del potere giudiziario, da una parte e del potere esecutivo, dall’altra.

Ulteriormente, l’opinione più accreditata è che le Rigoni non possano emanare leggi in materia penale, altrimenti si verificherebbero disparità di trattamento, in un ambito, quale quello della libertà personale, che non tollera violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)


il principio di tassativita'

La determinatezza e la tassatività tendono principalmente a evitare l'arbitrio del giudice, il cui rapporto di soggezione alla legge reso vano se la norma che fa capo ad un caso concreto sarebbe di contenuto vago o indeterminato. Mentre l'opportunità di applicare le norme accusative invia analogica, porterebbe un potere creativo sottratto al vaglio dell'organo parlamentare. 


il principio di irretroattivita'

Garantisce contro la libertà di scelta dello stesso legislatore che, assegnando una pena "ora per allora", lederebbe la sicurezza nello svolgimento della libertà (dato che nessuno potrebbe essere più sicuro di un fatto, che, al momento compiuto era legittimo non venga in seguito considerato illecito penale).