I limiti della proprietà


Limiti nell'interesse pubblico


Lo Stato dispone di strumenti autoritativi per conseguire la proprietà dei beni privati, quando ricorra un interesse di carattere generale.

Tali limitazioni pubbliche del diritto di proprietà sono:

 


L’ESPROPRIAZIONE

= la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire per sé o far acquisire ad un altro soggetto, per la realizzazione di un superiore interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo.

L’espropriazione per pubblica utilità può avvenire soltanto se ricorrono i seguenti tre presupposti:

1. Nei casi tassativamente previsti dalla legge, che deve stabilire

- I casi

- Criteri

-Le procedure

 

 

2.Quando ricorra un concreto interesse collettivo, come ad es. la costruzione di una scuola, la realizzazione di una tangenziale ecc.
3.
Verso il pagamento di un indennizzo, lo Stato/ente pubblico deve

corrispondere al proprietario espropriato una somma di denaro, determinata secondo criteri di legge, che compensi la perdita subita.

 


LA REQUISIZIONE

= la Pubblica Amministrazione può sottrarre temporaneamente il godimento della cosa, che resta in proprietà del privato.
I presupposti per poter fare ricorso alla requisizione sono:

  1. Gravi ed urgenti necessità pubbliche, siano esse militari (ad es. requisire vetture in caso di guerra), oppure civili (ad es. la requisizione di alberghi in caso di terremoto per alloggiare i senza tetto)
  2.  Pagamento di un indennizzo al proprietario

Le tipologie di requisizione possono essere due:

  • -In uso: può avere ad oggetto beni mobili e immobili ed è temporanea

  •  -In proprietà: può avere ad oggetto solo beni mobili ed è definitiva.


LA NAZIONALIZZAZIONE

= Trasferimento alla collettività della proprietà di mezzi di produzione appartenenti a privati (cd. Espropriazione di aziende)

Art. 43 Cost.: “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

 


LE SERVITU’ PUBBLICHE

= vincoli imposti alla proprietà privata a vantaggio di un bene pubblico o della collettività.

Limiti nell'interesse privato


 

Un altro limite è costituito da quella serie di norme, c.d. regole di vicinato, poste nell’interesse privato e relative alla proprietà fondiaria.

Un limite generale è quello del divieto di immissioni (esalazioni, fumi, rumori e scuotimenti) per impedire le fastidiose conseguenze dell’attività del vicino al proprietario confinante, si pensi al rumore o ai scuotimenti di una discoteca per i proprietari confinanti oppure alle esalazioni di uno zuccherificio.

Il parametro scelto per risolvere l’eventuale conflitto è quello della normale tollerabilità (capacità di sopportazione dell’uomo medio). Spetta al giudice contemperare le ragioni della proprietà con quelle della produzione tenendo conto dei due interessi in gioco in termini di utilità sociale generale e avendo riguardo anche alle condizioni dei luoghi (ad es. a chi abita in una zona industriale si può chiedere maggiore tolleranza) e alla priorità di un dato uso (ad es. fra il proprietario di una rumorosa officina e quello di una vicina abitazione è più protetto quello dei due che per primo ha dato la diversa destinazione al proprio fondo).

La seconda fonte di limiti di vicinato è data dalle norme sulle distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi o fosse, piantare alberi.

  • Le costruzioni su fondi confinanti debbono essere tenute a distanza di almeno 3 metri (salvo i regolamenti comunali non dispongano altrimenti).
  • Pozzi, cisterne e tubi debbono essere collocati ad almeno 2 metri dal confine; i fossi debbono essere ad una distanza dal confine uguale alla loro profondità
  • Gli alberi ad alto fusto debbono essere piantati ad almeno 3 metri dal confine; gli altri alberi ad 1 metro e mezzo; le siepi a mezzo metro.

Luci e vedute: l’interesse di ciascun proprietario a ricevere aria, luce e a proteggersi da sguardi indiscreti comporta che la legge distingua fra:

  • Luci: sono le aperture che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino, esse debbono essere munite di inferriate e grate fisse e non vi è l’obbligo del rispetto di distanze minime
  • Vedute: sono le aperture che permettono di affacciarsi sul fonde del vicino e possono essere aperte ad una distanza di 1 metro e mezzo dal confine.