Riferimento normativo Art. 957 c.c. e segg.
Definizione E’ quel diritto reale che attribuisce al titolare (detto enfiteuta) la facoltà di godimento del fondo altrui, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario concedente un canone periodico.
Evoluzione storica Questo istituto6 risale al periodo medioevale. Secondo l’elaborazione dei glossatori7, la fattispecie dava luogo ad una proprietà in cui si potevano distinguere:
- Un dominio diretto o eminente, spettante al proprietario, il quale formalmente era titolare del fondo
- Un dominio utile, spettante all’enfiteuta, il quale effettivamente
utilizzava il bene, e pertanto veniva definito proprietario sostanziale.
Contenuto 1. diritti ed obblighi dell’enfiteuta:
a) il diritto di fare propri i frutti del suolo e sulle utilizzazioni del sottosuolo
b) il diritto di affrancazione
c) obbligo di pagare il canone periodico (può consistere in una somma di denaro o in una quota dei frutti naturali)
d) obbligo di migliorare il fondo (accrescimento del valore del fondo o incremento della produttività ad es. con la costruzione di opere necessarie per la sistemazione dei frutti o per la coltivazione)
e) obbligo di pagare le imposte
2. diritti del concedente (proprietario del suolo):
a) il diritto al versamento del canone
b) il diritto di miglioramento del fondo
c) il diritto di chiedere la devoluzione del fondo
Affrancazione = diritto dell’enfiteuta di riscattare il fondo e diventare proprietario pieno ed esclusivo. Tale diritto può essere esercitato anche contro la volontà del proprietario, mediante pagamento di una somma corrispondente a 15 volte il canone annuo.
Devoluzione = il deterioramento o il mancato miglioramento del fondo oppure il ritardo nella corresponsione del canone stabilito consentono al proprietario di riavere il fondo in piena e libera proprietà.
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