Riferimento normativo Art. 952 c.c. Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà .
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Definizione E’ il diritto di costruire al di sopra o al di sotto del suolo di proprietà di altri e conservare la proprietà della costruzione (cd. Proprietà superficiaria). La figura realizza una separazione fra la proprietà del suolo e la proprietà di ciò che vi viene costruito, in deroga ai principi dell’accessione.
Ad esempio:
Tizio costruisce un edificio o un garage o uno stabilimento sul suolo di proprietà altrui.
E’ anche il potere di sopraelevare su una costruzione già esistente. Es. costruire un appartamento all’ultimo piano e sul lastrico solare di un’abitazione altrui.
Contenuto 1. diritti ed obblighi del concedente (proprietario del suolo): il
proprietario del suolo (concedente) rimane titolare della facoltà di disposizione della proprietà del suolo, tuttavia deve permettere la costruzione e tollerare il suo insistere sul suolo, senza ostacolare in alcun modo l’attività del superficiario.
2. diritti ed obblighi del concessionario (cd. Superficiario): il superficiario (concessionario) ha i seguenti diritti:
a) il diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo
b) il diritto di proprietà del bene costruito (proprietà superficiaria).
Il superficiario ha l’obbligo di pagare il canone, come corrispettivo del
diritto di superficie
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