Il Diritto di Proprietà


Riferimenti normativi

- art. 42 della Costituzione

- art. 832 c.c.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello

Stato sulle eredità.

 

Art. 832

Contenuto del diritto.Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e

con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.


La Proprietà nella Costituzione


1. La Costituzione riconosce l’esistenza di due diversi tipi di proprietà:

a) p. privata

b) p. pubblica

2. La Costituzione, in merito alla proprietà privata, stabilisce che sia la legge

         -  a garantire l’accessibilità a tutti della proprietà, ossia ne incoraggi la diffusione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscano l’acquisto

         -  ad assicurare la funzione sociale della proprietà, ossia il godimento di un bene privato deve soddisfare anche l’interesse della collettività (le risorse devono essere impiegate dal proprietario per sé stesso ma anche realizzando gli interessi della collettività) come ad es. se si lascia incolto un terreno, alla comunità non deriva alcun vantaggio; mentre, se ben impiegato, offre lavoro e beni alla collettività.

3. La Costituzione fornisce allo Stato strumenti autoritativi per conseguire la proprietà di beni privati per la realizzazione di interessi collettivi superiori:

         -  Espropriazione

         -  Requisizione

         -  Nazionalizzazione

         -  Servitù pubbliche


Esegesi art. 832 cod. civ.


Art. 832

Contenuto del diritto.Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. 


1. Diritto di godere

Si tratta della facoltà di godere delle cose, ossia di utilizzare la cosa: implica la possibilità di usarla o non usarla, di decidere come usarla, di trasformarla e , al limite, di distruggerla. Per le cose fruttifere implica il diritto di farsene propri i frutti, sia naturali sia civili (disposizione materiale)

2. Diritto di disporre delle cose

Si tratta della cosiddetta "disposizione giuridica" della cosa. Implica la facoltà di venderla o di non venderla, di donarla, lasciarla per testamento a Tizio o a Caio, di costituire sulla cosa diritti reali minori o diritti reali di garanzia.

3. In modo pieno

Si tratta del carattere della pienezza del diritto di proprietà. Il proprietario può fare della cosa tutto ciò che non sia espressamente vietato.Quando sulla cosa siano istituiti diritti reali minori, la proprietà cessa di essere piena per diventare nuda proprietà. Tuttavia resta potenzialmente piena; nel momento in cui il diritto reale minore si estingue, il contenuto del diritto di proprietà si espande e riacquista, automaticamente, tutta la sua pienezza (cd. elasticità della proprietà).

4. In modo esclusivo

Si tratta del carattere della esclusività del diritto di proprietà. Il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa (il diritto di proprietà rende legittima la pretesa del singolo di servirsi delle cose con esclusione degli altri). La pretesa del proprietario è protetta erga omnes, ovvero contro chiunque la violi (mediante norme del codice penale, es. furto, violazione di domicilio e con le azioni civili, cioè le azioni petitorie, possessorie e di nunciazione).

5. Entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico

Tale elemento costituisce un correttivo al carattere di pienezza ed esclusività del diritto di proprietà. Con esso l'ordinamento cerca il punto di equilibrio fra opposti interessi, fra quello del proprietario di godere e disporre della cosa a suo vantaggio e a suo piacimento e l'interesse della collettività ad un impiego della ricchezza che vada a vantaggio generale o quanto meno non arrechi pregiudizio alla collettività ed ai singoli.