Le Fonti del Diritto
Definizione: Di fonti del diritto si può parlare in due sensi:
1. Fonti di produzione sono tutti gli atti, i fatti e i meccanismi di formazione delle norme giuridiche
2. Fonti di cognizione sono i testi o documenti che contengono le norme giuridiche già formate.
Le fonti del diritto italiano sono di tre ordini:
1. Fonti del diritto nazionale basate sulla sovranità dello Stato
2. Fonti del diritto sovranazionale basate sui poteri dell’Unione Europea
3. Fonti del diritto regionale basate sulla competenza legislativa delle regioni.
In base alla loro forma le fonti del diritto si suddividono in:
1. Fonti scritte Si tratta di atti normativi prodotti secondo specifici procedimenti di formazione e da determinate autorità competenti (diritto positivo)
2. Fonti non scritte Si tratta di fatti normativi, ossia di comportamenti generalmente osservati dalla comunità statuale e ritenuti giuridicamente vincolanti (diritto consuetudinario)
Le fonti di produzione si distinguono in:
1. Fonti Atto: si tratta di norme giuridiche prodotte da specifici organi mediante apposite procedure di formazione;
2. Fonti fatto: si tratta di comportamenti generati spontaneamente da una collettività, ripetuti nel tempo e considerati giuridicamente rilevanti (Usi o consuetudini).
Gli ordinamenti giuridici si caratterizzano per l’esistenza, non di una singola fonte del diritto, bensì da una pluralità di fonti, in quanto il potere politico è distribuito fra più organi. Ne deriva che, per garantire la certezza del diritto, vengano elaborati criteri di coordinamento fra le norme giuridiche, per individuare, in caso di contrasto fra le medesime, quale debba prevalere ed essere osservata dai consociati. Tali criteri sono:
1. Principio gerarchico: Secondo tale principio tra norme giuridiche dello stesso grado nella scala gerarchica prevale la norma prodotta successivamente nel tempo.
2. Principio cronologico: Tra due norme giuridiche, una posta da una fonte generale e l’altra da una fonte speciale, nella materia che le è riservata, prevale la fonte speciale.
3. Principio di competenza
1. Fonte suprema (I livello)
- Costituzione
- Leggi costituzionali (integrano il testo costituzionale)
- Leggi di revisione costituzionale (modificano il testo costituzionale)
2. Fonte primaria (II livello)
· Fonti sovranazionali o comunitarie
- Regolamenti (emanati dagli organi dell’U.E. e immediatamente applicabili agli Stati membri)
- Direttive (emanati dagli organi dell’U.E. non sono immediatamente applicabili, ma occorre una legge di recepimento da parte di ciascun Stato membro
- Decisioni (emanati dagli organi dell’U.E. e immediatamente applicabili al singolo destinatario)
· Fonti nazionali
- Leggi ordinarie (emanate dal Parlamento secondo il procedimento legislativo previsto dall’art. 70 Cost.)
- Atti aventi forza di legge:
ü decreti legge = emanati dal Governo in caso di necessità e urgenza
ü decreti legislativi = emanati dal Governo in caso di delega da parte del Parlamento
· Fonti regionali
- Leggi regionali (emanate dal Consiglio regionale secondo quanto stabilito dall’art. 117 Cost.)
- Statuti regionali (stabiliscono l’organizzazione e il funzionamento delle Regioni)
3. Fonte secondaria (III livello)
- Regolamenti (possono essere statali se derivano dal Governo o da altra autorità dello Stato oppure locali se derivano dai Comuni, Province, Regioni)
4. Fonte consuetudinaria (IV livello)
- Usi o consuetudini sono caratterizzati dalla presenza di due elementi:
1. Materiale: ripetizione costante e generalizzata nel tempo di un comportamento da parte dei consociati;
2. Psicologico: la convinzione dei consociati di seguire un comportamento imposto dalla legge, pur non essendovi una norma scritta.
I documenti e i testi che consentono ai cittadini di prendere conoscenza delle norme giuridiche vigenti in uno Stato. La più importante fonte di cognizione è la Gazzetta Ufficiale (G.U.). Si tratta di un giornale dello Stato pubblicato dal Poligrafico dello Stato a Roma che raccoglie le leggi dello Stato. Dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, infatti, le leggi entrano in vigore, ossia diventano vincolanti per tutti.
Altra fonte di cognizione sovranazionale è la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (G.U.U.E.). Le normative comunitarie entrano in vigore 20 gg. Dopo la pubblicazione in G.U.U.E. . La Gazzetta ufficiale è disponibile nelle lingue ufficiali degli Stati membri (ad eccezione dell’irlandese) dalla data della loro adesione all’Unione europea. Dal 1998 per ogni versione su carta viene realizzata una versione elettronica, disponibile sul sito EUR-Lex.
Fonte di cognizione delle normative regionali, è, infine il Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.). Normalmente la legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.
Tipo di Fonte |
Organo titolare del potere |
Eventuale concorso di altri organi |
Tipo di procedura |
Controllo giurisdizionale |
Concorso del Corpo elettorale |
Legge Costituzionale |
Parlamento |
- |
Legislativa aggravata |
Corte Costituzionale |
Referendum eventuale |
Legge Ordinaria |
Parlamento |
Legislativa ordinaria |
Corte costituzionale |
Referendum abrogativo (eventuale) |
|
Decreto Legislativo |
Governo |
Parlamento |
Delibera cdm, decreto pdr |
Corte Costituzionale |
Referendum abrogativo (eventuale) |
Decreto Legge |
Governo |
Parlamento per la conversione |
delibera cdm, decreto pdr |
Corte Costituzionale |
Referendum abrogativo (eventuale) |
Regolamento Parlamentare |
Ciascuna Camera |
Delibera a maggioranza assoluta (50%+1) |
|||
Regolamento governativo |
Governo |
Parere della Corte dei Conti, Consiglio di Stato e del Parlamento |
Delibera cdm, decreto pdr |
Tribunali amministrativi |
|
Regolamento ministeriale |
Ministro |
Parere consiglio di stato e corte dei conti |
decreto ministeriale |
Tribunali amministrativi |
|
Con il patrocinio