L'articolo 9 della Costituzione recita "La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica.
Tutela e promuove il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Costituzione".
La Costituzione della Repubblica italiana è datata 1948, tre anni dopo la fine della seconda guerra mondiale che ha distrutto qualsiasi speranza. L'Italia era un paese agricolo, rurale, arretrato e pieno di analfabeti. I padri costituenti hanno lanciato una sfida per il futuro attraverso la tutela della ricerca e della cultura.
Il termine "tutela" è un termine che richiama la figura del tutore legale, ossia di colui che è preposto alla cura e gestione del patrimonio del rappresentato. Parimenti, anche il patrimonio culturale, storico, artistico ed archeologico di un Paese ha come responsabile giuridico di esso, secondo la Costituzione, lo Stato, che ne deve prendere cura. Tuttavia, in base al principio di sussidiarietà e per il fatto che lo Stato siamo noi cittadini, i primi responsabili della tutela legale dei beni culturali sono i cittadini stessi.
Il primo soprintendente della storia è stato Raffaello Sanzio, che per volere di Papa Leone X, fa un inventario di tutte le opere presenti intorno al 1510 sullo Stato della Chiesa.
(dalla Costituzione italiana - Testo storico con i lavori preparatori)
[…] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico […]
Con tale espressione i Padri costituenti hanno voluto sottolineare che i compiti di tutela da parte dello Stato hanno una portata più ampia rispetto a una concezione meramente difensiva o statico- conservativa dei beni paesaggistici, culturali e ambientali. La lungimiranza e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti ha determinato l’elaborazione dell’art. 9 in un’ottica di promozione, valorizzazione e sviluppo dei beni culturali, conferendo ad essi un ruolo di strumento di crescita della società, la cui promozione e tutela viene affidata non solo allo Stato ma anche a Regioni, Province, Comuni ed altri enti autonomi. Infatti i compiti di promozione culturale indicati nell’art. 9., si devono conciliare con quanto previsto all’art. 33 Cost., che afferma “l’arte e la scienza sono libere e libero è il loro insegnamento”. La spontanea evoluzione della vita culturale si può manifestare ad ogni livello senza condizionamenti esterni.
Roma, 5 maggio 2003 - “È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L’Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall’arte figurativa, dalla musica, dall’architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell’articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo: ‘La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione’. La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell’articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell’articolo 9 tra i ‘principi fondamentali’ della nostra comunità offre un’indicazione importante sulla ‘missione’ della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione. Lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato la ‘primarietà del valore estetico-culturale che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici’ e anzi indica che la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità. La promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un’attività ‘fra altre’ per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria”.
(Dall’intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte)
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